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Se hai dubbi sul significato di alcuni termini assicurativi, consulta il nostro glossario. Una conoscenza più approfondita ti aiuterà ad orientarti meglio nel mondo delle assicurazioni e a scegliere la polizza più adatta a te.
Nei rami danni è la persona nell'interesse della quale è stipulato il contratto, titolare del diritto all'eventuale indennizzo.
Impresa autorizzata in Italia all’esercizio dell’attività assicurativa o impresa di assicurazione con sede legale in uno Stato membro dell'Unione Europea diverso dall’Italia o aderente allo Spazio Economico Europeo, abilitata a esercitare l’attività in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi.
Contratto tra due parti delle quali una si impegna ad anticipare una data somma di denaro (premio) e l’altra a risarcire l’eventuale danno indicato nel contratto (rami danni).
Il documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni. Esso fornisce, secondo uno schema redatto in forma standardizzata, le informazioni integrative e complementari, diverse da quelle pubblicitarie, rispetto alle informazioni contenute nel DIP Danni, necessarie affinché il contraente possa acquisire piena conoscenza del prodotto. Le informazioni contenute nel DIP aggiuntivo sono coerenti con quelle riportate nel DIP Danni e le integrano senza apportarvi modifiche.
Acronimo di Documento Informativo Precontrattuale, detto anche IPID (Insurance Product Information Document): è il documento informativo di base per i prodotti del ramo danni. Contiene le informazioni significative per la comprensione del contratto quali ad esempio, i limiti e la durata della copertura assicurativa, gli obblighi contrattuali del cliente e quelli in capo all’impresa, la procedura e i tempi per recedere o risolvere il contratto. Il DIP Danni segue uno schema standard dettato da un Regolamento europeo e quindi consente un confronto tra prodotti similari in tutta Europa.
La data a partire dalla quale la copertura risulta attiva.
Comunicazione che il contraente è tenuto a inviare alla compagnia, o viceversa, entro un termine di preavviso fissato dal contratto, per evitare la proroga tacita del contratto di assicurazione, se prevista dalle condizioni di polizza
L’insieme dei documenti che devono essere consegnati al consumatore prima che sia concluso l’acquisto della polizza e pubblicati sul sito internet onde consentirgli di prendere una decisione informata e consapevole e di comparare facilmente prodotti che offrono garanzie analoghe. Ogni contratto assicurativo è accompagnato da due documenti, uno di base (che contiene le informazioni chiave del prodotto che si intende acquistare) e uno aggiuntivo (che contiene informazioni di maggior dettaglio), entrambi redatti in forma standardizzata.
Situazioni, specificamente richiamate nel contratto, che l’Impresa dichiara non essere comprese nelle garanzie assicurative.
Limite massimo di età, frequentemente previsto nelle condizioni dei contratti del ramo malattia.
Clausola contrattuale in base alla quale, a fronte di un premio più contenuto, il contraente si obbliga a farsi carico di una parte del costo del sinistro. Per i sinistri R.C. auto il contraente si impegna a restituire alla compagnia la parte, di quanto da questa liquidato al terzo danneggiato, che è tenuto a pagare a titolo di franchigia. Nelle polizze connesse ai mutui e ai finanziamenti è la parte del finanziamento, stabilita in contratto, che rimane comunque a carico dell’assicurato.
Copertura del rischio che viene individuato in polizza.
La quota che la compagnia è tenuta a risarcire in caso di incidente.
Ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che procuri all’assicurato lesioni fisiche obiettivamente constatabili.
Le persone fisiche o le società, iscritte nel registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all’art. 109 del CAP, che svolgono a titolo oneroso l’attività di intermediazione assicurativa.
il valore massimo che la compagnia è tenuta a risarcire agli assicurati. Il massimale assicurativo rappresenta l'importo massimo che una compagnia è tenuta a liquidare agli assicurati. In caso di sinistro, al di là del numero di persone coinvolte, la compagnia copre i danni fino al massimale indicato, mentre la persona responsabile dell'incidente risponde dell'importo in eccesso.
Periodo di tempo, eventualmente previsto in polizza, durante il quale, se si verifica il sinistro, l’assicurato non ha diritto alla prestazione assicurativa.
Documento contrattuale che prova e disciplina i rapporti tra compagnia, contraente e assicurato.
Polizza stipulata da un’azienda, da un’associazione, da una cassa di assistenza o altro organismo, in qualità di contraente, in favore dei propri dipendenti, associati, assistiti, clienti. Il rischio da coprire è riferito a tutti coloro i quali fanno parte di un gruppo omogeneo e ben definito. Le imprese di assicurazione indicano al contraente gli obblighi a proprio carico tra cui le modalità di consegna agli assicurati delle condizioni di assicurazione, affinché questi siano completamente consapevoli della natura dell’operazione.
Polizza sottoscritta da un singolo individuo per suo conto o della propria famiglia, con copertura di un rischio riferito a un soggetto o a più soggetti individuati all’interno del nucleo familiare. Il termine “individuale” si riferisce all’unico contraente che può assicurare una molteplicità di soggetti quali, tradizionalmente, i componenti dei nuclei familiari.
Premio periodico, il cui ammontare è predeterminato dalle condizioni contrattuali.
Il premio assicurativo è il prezzo della polizza: in altre parole, è la somma che la persona assicurata è tenuta a pagare alla compagnia assicurativa, che si impegna a liquidare i danni in caso di incidente entro i limiti definiti dal contratto.
Premio periodico, il cui ammontare è variabile a discrezione del contraente.
Importo che corrisponde al premio assicurativo versato in un'unica soluzione al momento della stipula del contratto, tipica delle polizze assicurative sulla vita.
Facoltà riconosciuta al contraente, all’impresa o a entrambi di concludere il contratto anticipatamente rispetto alla data naturale di scadenza, senza incorrere in penali. conclusione.
Registro nel quale, ai sensi dell’art. 109 del Codice delle Assicurazioni, sono iscritti tutti gli intermediari assicurativi e riassicurativi che hanno residenza o sede legale nel territorio della Repubblica, suddiviso in sei sezioni. Gli intermediari con residenza o sede legale in altri Stati dell'Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo che operano sul territorio italiano in regime di libera prestazione di servizi o in stabilimento sono registrati in un Elenco annesso al RUI.
Contratto di assicurazione con il quale la compagnia assicurativa si impegna a coprire/tutelare il patrimonio del soggetto assicurato da richieste di risarcimento danni, in caso di sinistri involontariamente causati a terzi e del quale l'assicurato è responsabile. Il rischio coperto è costituito da due elementi: il verificarsi di un fatto colposo (ad esempio per negligenza o imprudenza) e non accidentale, che, causando danni a terzi, dà origine all'obbligo di risarcimento nonché una richiesta di risarcimento formulata dal danneggiato all’assicurato. Il danno causato con dolo, cioè volontariamente, non può in nessun caso essere assicurato.
Clausola contrattuale in base alla quale una percentuale del danno, con eventuale limite minimo espresso in valore assoluto, da dedurre dall’indennizzo, rimane a carico del contraente nei casi previsti dalle condizioni di polizza.
Il verificarsi dell’evento per il quale è prevista la prestazione della compagnia, a garanzia del rischio assicurato.
Clausola contrattuale che alla scadenza annuale prevede il rinnovo automatico del contratto, in assenza di disdetta.
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